Art. 7.
(Modifiche all'articolo 82 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di retribuzione degli eletti negli enti locali).

      1. All'articolo 82 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 2, le parole: «un terzo» sono sostituite dalle seguenti: «un quinto»;

          b) al comma 3, le parole: «le indennità di cui ai commi 1 e 2 non sono assimilabili» sono sostituite dalle seguenti: «l'indennità di cui al comma 1 non è assimilabile»;

          c) i commi 4, 10 e 11 sono abrogati;

          d) al comma 8, lettera c), le parole: «degli assessori e dei consiglieri» sono sostituite dalle seguenti: «e degli assessori»;

          e) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

          «11-bis. Il Ministro dell'interno invia annualmente una relazione al Parlamento indicando il contenuto e le motivazioni del decreto di cui al comma 8 nonché l'ammontare della relativa spesa».