1. All'articolo 82 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole: «un terzo» sono sostituite dalle seguenti: «un quinto»;
b) al comma 3, le parole: «le indennità di cui ai commi 1 e 2 non sono assimilabili» sono sostituite dalle seguenti: «l'indennità di cui al comma 1 non è assimilabile»;
c) i commi 4, 10 e 11 sono abrogati;
d) al comma 8, lettera c), le parole: «degli assessori e dei consiglieri» sono sostituite dalle seguenti: «e degli assessori»;
e) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«11-bis. Il Ministro dell'interno invia annualmente una relazione al Parlamento indicando il contenuto e le motivazioni del decreto di cui al comma 8 nonché l'ammontare della relativa spesa».